Le tabelle ACI 2026 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, Supplemento Ordinario n. 40. Servono a due cose diverse che spesso vengono confuse: determinare il fringe benefit dell'auto aziendale concessa in uso promiscuo, e liquidare i rimborsi chilometrici ai dipendenti che usano l'auto propria per lavoro. Il numero che si legge nella tabella è lo stesso, ma il modo in cui si usa cambia completamente.
Dove si trovano e cosa contengono
Le tabelle sono elaborate dall'Automobile Club d'Italia e comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre di ogni anno, come prevede l'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR. Vengono poi pubblicate in Gazzetta Ufficiale e restano in vigore per l'intero anno solare successivo: quelle uscite il 23 dicembre 2025 valgono quindi per tutto il 2026, indipendentemente da quando il contratto è stato firmato.
Ogni riga contiene il costo chilometrico complessivo di un modello in un dato allestimento, calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km all'anno. Non è il costo del carburante: dentro ci sono ammortamento, carburante o energia, pneumatici, manutenzione, riparazioni, assicurazione RCA, tassa automobilistica e quota di costi fissi. È il motivo per cui due versioni dello stesso modello, apparentemente identiche, possono avere costi chilometrici distanti anche del 20%.
La consultazione ufficiale avviene sul portale ACI, nella sezione dedicata ai costi chilometrici, dove si cerca per marca e modello. Le tabelle sono divise per alimentazione e per tipo di veicolo: autoveicoli a benzina, gasolio, ibridi, elettrici, GPL e metano, più le sezioni per motoveicoli e autocaravan.
Come si individua la riga giusta
È il passaggio dove si sbaglia più spesso, e l'errore si porta dietro tutto il calcolo. La riga va scelta sulla base della versione esatta riportata sul libretto, non del nome commerciale. Sulle tabelle ACI convivono per lo stesso modello righe distinte per potenza, cilindrata, tipo di cambio e allestimento, e la differenza di costo chilometrico tra la versione base e la top di gamma è ordinaria.
Se il modello è appena uscito e non compare in tabella, l'Agenzia delle Entrate ammette di usare il costo chilometrico del veicolo più simile per caratteristiche presente nell'elenco. La scelta va documentata: in caso di controllo è il datore di lavoro a dover spiegare perché ha scelto quella riga e non un'altra.
La formula del fringe benefit 2026
La formula è identica per tutti i veicoli:
Fringe benefit annuo = costo chilometrico ACI × 15.000 km × percentuale di alimentazione
I 15.000 km sono convenzionali: non c'entra nulla la percorrenza reale del dipendente, che può fare 5.000 km o 40.000 km senza che il conto cambi. La percentuale, invece, dal 1° gennaio 2025 non dipende più dalle emissioni di CO2 ma dal tipo di alimentazione, per effetto dell'art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024):
- 10% per i veicoli elettrici a batteria (BEV)
- 20% per le ibride plug-in (PHEV)
- 50% per tutte le altre alimentazioni: benzina, gasolio, GPL, metano, mild hybrid e full hybrid
La riforma ha spostato la leva fiscale dalle emissioni al propulsore, e la conseguenza pratica è che un'ibrida non ricaricabile — che fino al 2024 poteva rientrare in una fascia CO2 favorevole — oggi paga esattamente come una diesel. Dal valore così ottenuto si sottrae quanto il dipendente eventualmente riaddebita all'azienda: se il riaddebito è pari o superiore al fringe benefit calcolato, il valore imponibile si azzera.
Il valore che esce dalla formula è annuo. In busta paga viene ripartito sui mesi di effettiva assegnazione: se l'auto viene consegnata a marzo, si conteggiano dieci dodicesimi.
Tre calcoli fatti per esteso
Prendiamo tre vetture con costo chilometrico crescente e vediamo cosa succede in busta paga. Il costo chilometrico va sempre letto sulla tabella: qui usiamo tre valori realistici per ordine di grandezza.
| Alimentazione | Costo km ACI | % | Fringe benefit annuo | Al mese |
|---|---|---|---|---|
| Elettrica (BEV) | € 0,50 | 10% | € 750 | € 62,50 |
| Ibrida plug-in (PHEV) | € 0,60 | 20% | € 1.800 | € 150 |
| Diesel o full hybrid | € 0,55 | 50% | € 4.125 | € 343,75 |
Il confronto tra la prima e la terza riga spiega da solo perché le flotte aziendali stanno virando sull'elettrico: a parità di costo chilometrico, la differenza di imponibile tra una BEV e una termica è di circa 3.400 euro l'anno. Su un dipendente con aliquota marginale al 35%, sono quasi 1.200 euro di IRPEF in meno all'anno, a cui si aggiungono i contributi. Per stimare il tuo caso con il costo chilometrico esatto, usa il calcolatore del fringe benefit.
Se l'auto è stata assegnata prima del 2025
Qui sta la trappola che manda fuori strada molti calcoli fatti in autonomia. Le percentuali 10/20/50 non si applicano a tutti i veicoli in circolazione. Con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro del regime transitorio, che nasce dalla Legge di Bilancio 2025 e dal decreto «Bollette» (D.L. n. 19/2025, convertito dalla L. n. 60/2025):
- ai veicoli immatricolati e assegnati in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie percentuali basate sulle fasce di emissione di CO2, fino alla naturale scadenza del contratto;
- lo stesso vale per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.
Tradotto: in una stessa azienda, nello stesso mese, due dipendenti con auto identiche possono avere in busta paga fringe benefit molto diversi, semplicemente perché una vettura è stata assegnata a novembre 2024 e l'altra a febbraio 2025. Non è un errore del consulente del lavoro, è il regime transitorio che funziona così.
L'altro uso: i rimborsi chilometrici
Quando è il dipendente a usare la propria auto per una trasferta, le stesse tabelle servono a determinare il rimborso esente da imposizione. La logica però si rovescia: non si moltiplica per 15.000 km convenzionali, si moltiplica per i chilometri effettivamente percorsi e documentati.
Il rimborso resta esente entro il limite del costo chilometrico ACI del veicolo utilizzato; quanto eccede è reddito imponibile per il dipendente. Vanno conservati i dati che rendono verificabile la trasferta — data, percorso, motivo, chilometri — perché è su quelli che si regge l'esenzione. La stessa logica vale per il professionista in regime forfettario che riaddebita le trasferte al cliente, con la differenza che lì non c'è alcuna deduzione a valle.
Gli errori che costano di più
Il primo è usare il costo km della tabella dell'anno sbagliato. Le tabelle 2026 valgono per i compensi corrisposti nel 2026: applicare quelle 2025 a una busta paga di marzo 2026 produce un imponibile errato per tutto l'anno.
Il secondo è dimenticare che l'assegnazione va formalizzata per iscritto. Senza una lettera di assegnazione o un accordo individuale che documenti l'uso promiscuo, l'azienda non può portare in deduzione il 70% dei costi previsto per i veicoli concessi ai dipendenti, e l'Agenzia riqualifica la deduzione al 20% ordinario con il tetto dell'art. 164 TUIR.
Il terzo, tipico di chi valuta un leasing auto per aziende e partita IVA, è confondere i due piani: il fringe benefit riguarda la tassazione in capo al dipendente, la deducibilità dei canoni riguarda l'azienda. Sono due conti separati che si incrociano solo nella scelta del veicolo, e un'auto conveniente sul primo piano può esserlo molto meno sul secondo.
Domande frequenti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, Supplemento Ordinario n. 40. Sono consultabili anche sul portale ACI nella sezione dedicata ai costi chilometrici, ricercando per marca e modello.
Si moltiplica il costo chilometrico della tabella per 15.000 km convenzionali e per la percentuale dell'alimentazione: 10% per le elettriche a batteria, 20% per le ibride plug-in, 50% per tutte le altre. Dal risultato si sottrae quanto eventualmente riaddebitato al dipendente.
No. Sono una percorrenza convenzionale fissata dalla norma: il fringe benefit non cambia se il dipendente percorre 5.000 o 40.000 km all'anno. La percorrenza effettiva conta invece per i rimborsi chilometrici delle trasferte con auto propria.
No. Per i veicoli assegnati in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie percentuali legate alle fasce di CO2 fino alla scadenza naturale del contratto, come chiarito dalla Circolare 10/E del 3 luglio 2025.
Si utilizza il costo chilometrico del veicolo più simile per caratteristiche presente nelle tabelle. La scelta va documentata, perché in caso di verifica spetta al datore di lavoro giustificare il criterio adottato.